E' possibile effettuare ricorso entro 30 giorni dalla notifica
dell'ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di Pace ovvero davanti al Tribunale,
entrambi del luogo dove e' stata commessa la violazione (competenza per il
giudizio di opposizione: art. 22 bis legge 689/81).
La sanzione pecuniaria non pagata nei termini stabiliti
nell'ordinanza-ingiunzione viene iscritta a ruolo e riscossa con cartella
esattoriale.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine
di cinque anni dal giorno in cui รจ stata commessa la violazione (art. 28 Legge
689/81).