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Scia

 La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è stata introdotta in Italia dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010, che ha sostituito, nella maggior parte delle ipotesi, la DIA (denuncia di inizio attività)

 

Dopo l'entrata in vigore della legge 122/2010, aprire un'impresa risulta più semplice: per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti, bisogna presentare la SCIA, che sostituisce la DIA (denuncia di inizio attività) e ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta, comprese le domande per l'iscrizione in albi e ruoli.

L'attività economica può iniziare dalla stessa data di presentazione della SCIA all'amministrazione competente, senza attendere i 30 giorni previsti in precedenza. Le amministrazioni avranno poi 60 giorni per esercitare i controlli ed eventualmente chiedere all'impresa, in mancanza dei requisiti necessari, la rimozione degli effetti dannosi.


  • Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
  • Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 135;
  • Regolamento Comunale per il commercio su spazi e aree pubbliche