L'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio di carta d'identità, modificando l'articolo 3 del TULPS, R.D. 773/1931. Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite di età minimo per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stabilita una validità temporale diversa di tale documento, a seconda dell'età.
La carta di identità è rilasciata ai cittadini fin dalla nascita.
Ha validità di:
e scade nel giorno del proprio compleanno.
La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Per i cittadini italiani equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolare accordi internazionali.
I cittadini stranieri residenti possono ottenere una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio, la cui legittimità è legata alla validità del permesso/carta di soggiorno cui deve sempre essere accompagnata.
Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini stranieri non residenti in Italia.
La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 puo' riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. I nominativi saranno indicati sull'ultima facciata del documento di identità del minore e potranno anche essere aggiunti su un documento precedentemente rilasciato.
L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura.
Primo rilascio
I cittadini residenti e gli italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) devono presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe muniti di valido documento di identità.
In casi eccezionali, la carta d'identità può anche essere rilasciata a persone non residenti dietro motivata richiesta. In questo caso però i tempi di consegna dipendono dal periodo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza.
Documentazione occorrente : cittadino maggiorenne
Documentazione occorrente: cittadino minorenne (0 - 18 anni)
Per la validità per l'espatrio per i cittadini italiani occorre, oltre alla presenza del minore, la presenza di entrambi i genitori muniti di un valido documento di identità per concedere l'assenso all'espatrio per il figlio.
RINNOVO
Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
E' necessario presentarsi allo sportello dell'Anagrafe con i seguenti documenti:
Smarrimento o furto
Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:
Deterioramento
E' necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:
Servizio a domicilio per persone non deambulanti
Il cittadino che per gravi motivi è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può richiedere il servizio a domicilio.
Contribuzione
II rilascio della carta d'identità è soggetto (in tutti i casi) al pagamento dei diritti comunali € 5,42. In caso di duplicato il costo è di € 10,59
Per duplicato si intende qualsiasi rilascio di nuova Carta di Identità prima dei 180 giorni precedenti la scadenza della vecchia.