AUTOCERTIFICAZIONE
Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall'art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. I certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica della firma.
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
- Certificati medici, sanitari, veterinari
- Certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- Brevetti e marchi
L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.
Per un utilizzo rapido e facile dell'autocertificazione sono a disposizione nella sezione Modulistica i modelli di autocertificazione .
Tali modelli possono essere aperti, compilati e stampati al fine di velocizzare e semplificare le procedure.