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Iscrizione albo giudici popolari

Istanza di parte presentata entro il 31 luglio degli anni dispari


 Compilazione degli elenchi: entro il 30 ottobre (di legge)

Invio degli elenchi al Presidente del Tribunale – Pubblicazione degli elenchi all'albo pretorio per 10 gg.
 

  • Legge 10 aprile 1951, n. 287
  • LEGGE n. 98 del 2013
  • Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013, convertito nella Legge n. 98 del 9.08.2013.

Invio degli elenchi al Presidente del Tribunale – Pubblicazione degli elenchi all'albo pretorio per 10 gg.

 Soggetto a cui rivolgersi se l'ufficio competente non risponde entro i termini (c.d  potere sostitutivo)Segretario Comunale Dott. Mari Roberto

 

Ricorso al TAR

non ci sono costi per il cittadino