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Iscrizione all’aire anagrafe italiani residenti all’estero

Su istanza di parte  presentata personalmente o tramite: PEC, mail, fax, servizio postale, confermata dall'ufficio consolare; oppure, su richiesta diretta dell'ufficio consolare

 

Provvedimento di accoglimento dell'istanza salvo rigetto per mancanza dei requisiti 

  • Legge 27 ottobre 1988, n. 470. DPR 30 maggio 1989, n. 223. Circolare del Ministero dell'interno n. 9 del 27 aprile 2012, all. 2

Entro 2 gg. dalla richiesta del Consolato italiano all'estero o dalla conferma, sempre da parte del Consolato, della richiesta di parte

Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale civile

Non ci sono costi per il cittadino