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Rilascio informazioni (non certificati) desunte dalla banca dati anagrafica, di stato civile, elettorale e leva, anche ai fini della verifica delle autocertificazioni

Su istanza di parte  presentata personalmente o tramite: PEC, mail, fax, servizio postale


Rilascio o invio dell'informativa con la modalità richiesta o comunque quella meno costosa 

  • DPR 3 novembre 2000, n. 396 DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo 1967, n. 223 DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Per informazioni relative a posizioni attive e presenti nella banca dati: 5 giorni. Per informazioni desunte da atti pregressi (archiviati): 45 giorni

Ricorso al TAR. Per le informazioni anagrafiche anche al Prefetto

Non ci sono costi per i richiedenti, salvo eventuali costi di spedizione