Questo sito utilizza cookie tecnici.
Per maggiori informazioni o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta l'informativa privacy e cookie.
Chiudendo questo banner, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Cil

La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) rappresenta quella procedura grazie alla quale è possibile far partecipe il Comune interessato dai lavori del loro inizio. Trattandosi di una comunicazione relativa a lavori molto semplici, tali da non richiedere di conseguenza interventi da parte di tecnici, può essere compilata con facilità anche da un semplice cittadino.
In questa branca possono essere compresi lavori come il varo di aree riservate ai giochi in cui non sussista lo scopo di lucro, l’installazione di pannelli solari termici, detti anche collettori, sul tetto delle abitazioni, oppure l’arredo di aree di pertinenza degli immobili. Più nel dettaglio, ricordiamo comunque che la fattispecie di lavori per i quali basta la CIL viene elencata nel D.P.R. 380 risalente al 2001. In particolare il comma 2 dell’articolo 6 indica oltre agli interventi già ricordati, anche i seguenti:

– lavori per la rifinitura e la pavimentazione degli spazi esterni;
– lavori rivolti alla soddisfazione di esigenze temporanee che possono quindi essere rimossi al decadere delle stesse e che in ogni caso non possono rimanere una volta decaduto il termine di novanta giorni;
– lavori tesi alla realizzazione di vasche in cui raccogliere l’acqua e di intercapedini interrate in maniera totale, di cui perciò non sia possibile l’accesso ad estranei.


  • art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e n. 26 Tabella A, Sez. II del d.lgs n. 222/2016)
  • D.P.R. 380/01, art. 24 e 25
  • Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013, convertito nella Legge n. 98 del9.08.2013
  • decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre

Ricorso al TAR