La SCIA (acronimo di segnalazione certificata di inizio attività) è uno strumento di semplificazione e liberalizzazione delle attività d’impresa che dall’agosto del 2010, per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 49, comma 4-bis), ha sostituito la più conosciuta DIA (dichiarazione di inizio attività), con conseguente riscrittura dell’art. 19 della legge n. 241/1990 che l’aveva introdotta a suo tempo.
La SCIA è stata anche estesa alle attività edilizie (art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12.7.2011, n. 106).
Qualunque imprenditore, sia esso artigianale, commerciale o di servizi, può iniziare, modificare (ampliare, ridurre, variare, subentrare, trasferire) un’attività economica presentando una SCIA alla pubblica amministrazione competente.
La segnalazione deve essere corredata da “autocertificazioni” con le quali l’imprenditore (o un tecnico incaricato e dotato di specifica abilitazione professionale) attesta la sussistenza dei presupposti di fatto e giuridici che consentono l’esercizio dell’attività che si intende intraprendere.
Nella struttura giuridica della SCIA è l’imprenditore segnalante che si assume la responsabilità, di fronte alla pubblica amministrazione ed ai terzi, della rispondenza al vero di quanto segnalato, ne consegue che l’esame preliminare in merito alla conformità alla normativa generale e di settore dell’attività che si intende intraprendere è un fatto che si sviluppa per intero nella sfera giuridica del privato.
La SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore (ad esempio i requisiti professionali e morali dell’imprenditore, l’idoneità dell’immobile ove si svolge l’attività sotto i diversi profili urbanistico/edlizi –agibilità e destinazione d’uso- igienico-sanitari, di sicurezza antincendio, di impatto acustico ecc. ecc.).