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Richiesta accesso agli atti amministrativi

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

 

COME SI RICHIEDE L’ACCESSO AGLI ATTI E COME SI SVILUPPA LA PROCEDURA

1) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi:

  • deve essere presentata dal soggetto interessato direttamente all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. La amministrazioni si avvalgono tendenzialmente di una specifica modulistica.

2) La richiesta di accesso:

  • deve essere motivata e quindi dovrà specificare e, ove occorra, comprovare, l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
  • deve contenere gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;
  • deve specificare l’identità del soggetto richiedente;
  • può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico;
  • qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

3) È richiesto l’accesso formale nei seguenti casi:

  • quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi;
  • quando sorgano dubbi sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite;
  • quando sorgano dubbi sull’accessibilità del documento;
  • quando non si può immediatamente escludere la presenza di controinteressati.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

4) L’atto di accoglimento della richiesta di accesso:

  • contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi;
  • assegna un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia;
  • se il richiedente non esercita il suo diritto nel suddetto periodo di tempo dovrà presentare una nuova istanza. 

5) L’esame dei documenti:

  • avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di apertura dell’ufficio stesso e alla presenza, se necessaria, di personale addetto;
  • i documenti amministrativi sui quali è consentito l’accesso non possono essere alterati in alcun modo e non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione;
  • l’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta;
  • l’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione;
  • comporta un costo di riproduzione (i cui importi sono stabiliti dalle singole amministrazioni) solo nel caso in cui si richieda il rilascio di copia. La semplice presa visione è, invece, gratuita.

6) Per quanto riguarda la conclusione del procedimento di accesso:

  • il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente;
  • nel caso la domanda risulti irregolare o incompleta, l’amministrazione può interrompere il suddetto termine che comincerà a decorrere a partire dalla presentazione dell’istanza corretta.
  • è prevista la forma del silenzio rifiuto, infatti la richiesta di accesso si intende rifiutata trascorsi inutilmente i trenta giorni;
  • gli atti di diniego, di differimento o di limitazione all’esercizio del diritto di accesso devono essere motivati.

 

A CHI RIVOLGERSI

Per l’accesso agli atti della PA: URP o responsabile del procedimento.

 

  • D.P.R. n. 160/2010