Questo sito utilizza cookie tecnici.
Per maggiori informazioni o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta l'informativa privacy e cookie.
Chiudendo questo banner, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Accesso civico


MODULO ACCESSO CIVICO SEMPLICE
MODULO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
 
MODULO INTERVENTO SOSTITUTIVO ACCESSO CIVICO
MODULO CONTROINTERESSATI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
 
MODULO RIESAME CONTROINTERESSATI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
MODULO RIESAME ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO


ACCESSO CIVICO

 
Normativa di riferimento: art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016:
 
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
 
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
 
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
 
L’Accesso civico “semplice” di cui al comma 1, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale. Oggetto di tale diritto sono quindi i dati e documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, con  finalità di chiederne ed ottenerne la pubblicazione.
 
Modalità di esercizio del diritto:
 
L’istanza di accesso civico “semplice” è indirizzata al RPCT, il Segretario Comunale dott.ssa Marzia D’Incecco, usando l’ALLEGATO MODULO.
 
Il RPCT cura l’istruttoria, in caso di  accoglimento dell’istanza assegnando l’adempimento al Referente/Responsabile incaricato, a seconda dell’Area di appartenenza (ovvero, per competenza, il Referente/Responsabile dell’Area che detiene il dato). L’adempimento della pubblicazione viene effettuato entro 30 giorni, informandone il richiedente, e fornendo il collegamento ipertestuale (link) dell’avvenuta pubblicazione.
 
Ove il documento/informazione/dato di cui si segnala l’omessa pubblicazione risulti essere già pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nel rispetto della normativa vigente, il Referente/Responsabile comunica tempestivamente al richiedente il collegamento ipertestuale (link) del documento/informazione/dato già pubblicati.
 
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis della L. 241/90, il RPCT, nella qualità di R.P.C.T., il Segretario Comunale dell’Ente, usando l’ALLEGATO MODULO.
 
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione il richiedente, ai fini della tutela  del  proprio  diritto,  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale  ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
 

Ai sensi dell’art. 5 comma 2, chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
La finalità della norma, e dell’esercizio di tale diritto, è quella di favorire forme diffuse di controllo, sul (rectius: limitatamente al) perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
 
Modalità di esercizio del diritto:
 
L'istanza di accesso è presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti usando l’ALLEGATO MODULO.
Ove l’istanza sia ritenuta ammissibile, ne viene data tempestiva informazione - inviando copia dell’istanza di accesso - ai soggetti controinteressati – ove individuati/individuabili, portatori dei seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, quali:

- protezione dei dati personali;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
-interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
 
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione; tale termine sospende il termine finale  di conclusione del procedimento, usando l’ALLEGATO MODULO.
 
Decorso tale termine, ed entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, il Referente/Responsabile competente provvede sulla richiesta di accesso, dandone contestuale comunicazione anche ai controinteressati in caso di opposizione degli stessi.
 
I controinteressati possono presentare richiesta di riesame al RPCT, ai sensi del co. 9 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, usando l’ALLEGATO MODULO, oppure ricorso al Difensore Civico. Avverso la decisione dell’ente, del RPCT o del Difensore Civico difensore civico, il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104 del 2.07.2010.
 
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, il Segretario Comunale, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, usando l’ALLEGATO MODULO, oppure può presentare ricorso al Difensore Civico territorialmente competente, notificando il ricorso anche all’Amministrazione.
 
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, o avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, si può proporre ricorso dinnanzi al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104 del 2.07.2010.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.